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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di gennaio (21 Gennaio 2008) tra i signori:
1. Grassiccia Giuseppe nato a Modica il 19/03/1979 ed ivi residente nella via S.Giuliano S.Elena n° 20/A, C.F. GRS GPP 79C19F258Z,
2. Colombo Giovanni nato a Modica il 12/11/1979 ed ivi residente nella via Vanella De Naro Papa n° 5/A, C.F. CLM GNN 79S12F258Vl,
3. Sammito Salvatore nato a Modica il 07/10/1984 ed ivi residente nella via Cozzo Rotondo n° 82, C.F. SMM SVT 84R07F258P,
4. Spadaro Marco nato a Modica il12/05/1984 ed ivi residente nella via Fosso Tantillo n° 14/A, C.F. SPD MRC 84E12F258Y,
5. Petrolo Piero nato a Modica il 19/01/1984 ed ivi residente in via Trecasucce Torre Rodosta n. 63, C.F.: PTR PRI 84A19 F258L,
si stipula il seguente statuto:
Art.1) Costituzione
1. Viene costituita, l'associazione denominata “Le curve della contea”, con sede in Modica in via Cozzo Rotondo n° 82.
2. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche in Italia e all'estero.
3. L'Associazione puì aderire, a seguito di delibera assembleare, ad altri circoli o federazioni di associazioni, i cui statuti e le cui finalità non siano in disaccordo col presente statuto.
Art.2) Finalità
1. L'Associazione è apolitica e apartitica e si propone di:
promuovere la cultura del motociclismo in ogni sua forma e della sicurezza stradale.
2. In vista del raggiungimento dei superiori scopi, l'attività specifica dell'associazione si manifesta: organizzando e partecipare a raduni di motociclisti, manifestazioni, incontri, viaggi di gruppo ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e culturale.
3. L'Associazione è ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.
Art.3) Soci
1. Chi intende diventare associato deve presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione.
2. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri; hanno altresì il dovere di difendere il buon nome dell'associazione, il diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l'associazione puì offrire.
3. L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.
4.é facoltà del consiglio direttivo accettare o respingere la domanda, con l'obbligo di renderne nota la motivazione.
5. Qualunque prestazione degli associati a favore dell'associazione è a titolo gratuito.
6. L'associato decade:
-per dimissioni, da presentarsi per iscritto;
-per mancato pagamento della quota associativa;
- per espulsione, qualora il comportamento e le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.
7. Sull'espulsione decide il consiglio direttivo, rendendone nota la motivazione.
Art.4) Organi
1. Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Art.5) Assemblea degli associati
1. L'assemblea degli associati regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Non vi sono limitazioni nei diritti di ciascun associato essendo l'assemblea costituita da tutti gli associati.
3. L'assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e per la programmazione dell'attività, nonché ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o qualora almeno un terzo (1/3) degli associati ne faccia richiesta.
4. L'assemblea ha inoltre il compito di eleggere gli organismi esecutivi dell'associazione e di stabilire la quota associativa dell'anno in corso e le modalità di versamento della stessa.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal presidente mediante all'avviso contenente l'ordine del giorno affisso sull'albo sociale almeno cinque (5) giorni prima di quello affissato per l'adunanza.
6. tutti gli associati hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere la propria opinione,ma solo gli associati che siano in regola con i versamenti associativi hanno diritto al voto, che è uno solo per ogni singolo associato.
7. L'associato puì farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato da lui delegato.
8. Ogni delegato non puì rappresentare più di un associato.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è valida solo se presenti almeno la metà più uno dell'associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
11. Le assembla riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono valide, sia in prima o in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e deliberano al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell' associazione è la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (¾) degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell' associazione è la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno (3/4) degli associati.
14. Le votazioni riguardanti gli obbiettivi e le attività dell' associazione avvengono per alzata di mano.
15. Le votazioni che riguardano le persone avvengo a scrutinio segreto.
Art. 6) Presidente
1. Il presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti.
2. Egli è responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell' associazione.
3. Presiede le riunioni dell'assemblea; ha voto deliberativo; convoca l'assemblea degli associati.
4. Viene eletto dall'assemblea.
Art. 7) Vicepresidente
Il vicepresidente assumerà le funzioni del presidente con gli stessi diritti e doveri in caso di assenza o di impedimento di quest' ultimo.
Viene scelto all' interno del consiglio direttivo dai componenti del medesimo.
Art. 8) Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è formato da tre (3) a cinque (5) membri, che devono essere eletti dall'assemblea.
2. Dura in carica tre anni (3) e puì essere rieletto.
3. Il consiglio direttivo si occupa della gestione e dell'indirizzo dell' attività dell' Associazione secondo le direttive fissate dall' assemblea.
4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri.
5. Le sue delibere sono prese a maggioranza.
6. Tutte le cariche del consiglio direttivo sono a titolo gratuito.
Art. 9) Segretario
1.Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art.10) Tesoriere
1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- provvede alla riscossione delle entrate;
- provvede alla tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali previsti;
provvede al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 11) Patrimonio sociale
1. Il patrimonio dell' associazione è costituito da:
- I versamenti effettuati dagli associati al momento della loro annessione nella Associazione;
- Le quote annuali, semestrali, trimestrali o mensili versate dagli associati;
- Gli eventuali contributi comunali, provinciali, regionali, statali, comunitari e di chiunque ( ente pubblico o privato) voglia corrisponderne da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
2. Le quote associative non costituiscono reddito (art.111, comma 1°, T.U.I.R.), infatti è espressamente vietata la distribuzione degli utili di gestione agli associati. Tali quote, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
3. Le quote non sono trasmissibili per atto inter vivos ma solo mortis causa e non possono essere soggette a rivalutazione.
Art.12) Scioglimento
1. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, gli associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.
2. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea che lo delibera stabilirà la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che non potrà essere suddiviso fra gli associati, ma devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.
Art.13) Bilancio
1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
2. Il bilancio preventivo va approvato entro tre (3) mesi dall'inizio dell'anno sociale.
Art.14) Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto, si rimandano alle disposizioni del codice civile in materia.
Il presente statuto puì essere integrato dal regolamento organico che disciplina il funzionamento dell'associazione e che deve essere approvato dall'assemblea.